Ufficio elettorale

UFFICIO ELETTORALE entra

P.zza Garibaldi, 1
60025 Loreto (AN)
Tel. 071-7505637


Orario di apertura al pubblico:
Mattino:
dal Lunedì al Venerdì: 10.00-13.00
Pomeriggio: Martedì e Giovedì:  16.00-18.00 



ISCRIZIONE ALL'ALBO SCRUTATORI ENTRA

                                                     Albo scrutatori
                                              Gestione albo scrutatori
                          Iscrizione all’albo degli scrutatori di seggio elettorale

Lo scrutatore è colui che assiste e partecipa alle operazioni di voto nelle sezioni elettorali e che congiuntamente al Presidente concorre a formare l’ufficio di sezione (seggio). L’iscrizione all’albo unico è condizione necessaria per partecipare al sorteggio precedente alla data delle elezioni, ed essere quindi designati in qualità di scrutatori presso un seggio elettorale in occasione delle consultazioni popolari.

Entro il mese di ottobre di ogni anno il Sindaco con manifesto affisso all’albo pretorio del Comune e in altri luoghi pubblici, invita gli elettori che desiderano essere inseriti nell’albo a fare apposita domanda entro il mese di novembre.
Le domande vengono trasmesse alla Commissione Elettorale che, accertato che i richiedenti siano in possesso dei requisiti prescritti dalla legge, li inserisce nell’albo.

Sono comunque esclusi dalle funzioni di scrutatore:
1) i dipendenti del Ministero dell’Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti;
2) gli appartenenti a Forze Armate in servizio;
3) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti;
4) i segretari comunali e i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali;
5) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

A coloro che non sono stati inclusi nell’Albo, il Sindaco notifica per iscritto la decisione indicandone il motivo.

L’Albo è depositato presso la segreteria del Comune per la durata di 15 giorni ed ogni cittadino ha diritto di prenderne visione. Contro indebite iscrizioni all’albo si può presentare ricorso.

A gennaio di ogni anno la Commissione Elettorale dispone la cancellazione dall’Albo di coloro che hanno perso i requisiti stabiliti dalla legge e di coloro che chiamati a svolgere la funzione di scrutatori non si siano presentati senza giustificato motivo. In tale sede vengono altresì cancellati dall’Albo gli iscritti che entro il mese di dicembre con apposita domanda scritta alla Commissione Elettorale abbiano chiesto di essere cancellati dall’Albo.
L’ufficio elettorale provvede a registrare ogni variazione riguardante i dati anagrafici dei cittadini iscritti nell’Albo.

Riferimenti normativi:

1) Legge 8 marzo 1989, n. 95 Norme per l’istituzione dell’albo e per il sorteggio delle persone idonee all’ufficio di scrutatore di seggio elettorale.
2) Decreto del Presidente della Repubblica del 16 maggio 1960, n. 570 Testo unico delle leggi per la composizione degli organi delle amministrazioni comunali. Art. 23
3) Legge 30 aprile 1999, n. 120 Disposizione in materia di elezioni degli organi degli enti locali, nonchè disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale.

Requisiti:
- il possesso della cittadinanza italiana;
- il godimento dei diritti politici;
- il possesso del titolo di studio della scuola dell’obbligo



ISCRIZIONE ALBO PRESIDENTI DI SEGGIO ENTRA

Albo presidenti di seggio
Gestione albo presidenti di seggio
Iscrizione all’ Albo dei Presidenti di seggio

Il presidente di seggio è colui che sovrintende alle operazioni elettorali del seggio al quale è assegnato. L’iscrizione all’Albo è condizione necessaria per essere designati in qualità di presidenti in occasione delle consultazioni popolari.

I cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune, in possesso dei requisiti di idoneità , possono chiedere, entro il mese di ottobre di ogni anno, di essere iscritti nell’albo delle persone idonee all’ufficio di presidente di seggio elettorale con domanda indirizzata al Presidente della Corte d’Appello di Ancona e per conoscenza al Sindaco del Comune.

Sono esclusi dalla funzione di presidente di seggio:
1) i dipendenti del Ministero degli Interni, delle Poste e delle Telecomunicazioni e dei Trasporti;
2) gli appartenenti alle Forze Armate in attività di servizio;
3) i medici delle USL incaricati delle funzioni già di competenza dei medici provinciali, degli ufficiali sanitari e dei medici condotti;
4) i segretari comunali ed i dipendenti del Comune addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali;
5) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

Il presidente della corte d’appello nel mese di gennaio di ogni anno, dispone la cancellazione dall’albo di coloro che hanno perso i requisiti stabiliti dalla legge e che, chiamati a svolgere le funzioni di presidente di seggio elettorale non le abbiano svolte senza giustificato motivo. Chiunque può chiedere di essere eliminato dall’Albo compilando l’apposito modulo di cancellazione all’Ufficio Elettorale del Comune. I nominativi di coloro che sono stati cancellati dall’albo sono comunicate al Sindaco del Comune che, tramite la Commissione Elettorale, entro il mese di febbraio , propone altri nominativi in sostituzione di quelli cancellati.
L’iscrizione all’albo è permanente, si rimane iscritti all’albo sino a quando non si esprime la volontà di essere depennati e si decade solo al compimento del settantesimo anno di età o al decadere dei requisiti.
L’ufficio elettorale provvede a registrare ogni variazione riguardante i dati anagrafici dei cittadini iscritti all’albo.
Riferimenti normativi:
1) Legge 21 marzo 1990 n. 53 Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale.

Requisiti:
- possesso della cittadinanza italiana;
- godimento dei diritti politici;
- titolo di studio diploma di scuola media superiore;
- età non superiore ai 70 anni.