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Regolamenti Comunali

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOCIETA' SPORTIVE E RICREATIVE PER L'EFFETTUAZIONE DI MANIFESTAZIONI SPORTIVE E DI CONTRIBUTI ALLE SCUOLE PER ATTIVITA' SPORTIVA


Art.1 Finalità: Il Comune di Loreto riconosce la funzione sociale dello sport sotto il profilo dell'educazione, della formazione, dello sviluppo psico-fisico e dell'impiego del tempo libero.

Art.2 Norme d'intervento Per le finalità di cui all'art.1 il Comune di Loreto destina sul Bilancio di previsione, apposito stanziamento in due distinti Capitoli di spesa del Bilancio:
A - il Cap. n°1795 "Contributi a Società Sportive e Ricreative" sarà destinato alle Società Sportive affiliate alle rispettive Federazioni riconosciute dal CO.NI, prioritariamente in campo dilettantistico e che curano e privilegiano i settori giovanili. In ogni caso viene riconosciuta una funzione educativa e sociale a qualsiasi associazione o gruppo amatoriale, purché debitamente organizzato, ed è garantito l'utilizzo degli impianti sportivi, limitatamente alle disponibilità effettive.
B - Il Cap. n°1798 sarà destinato per i contributi inerenti l'effettuazione di manifestazioni sportive nel territorio comunale.

Art.3 Criteri di intervento per le società sportive Il Comune di Loreto, per le finalità e nei limiti dello stanziamento di cui all'art.2, lettera A, privilegia contributi a favore di Associazioni Sportive ed Enti di promozione Sportiva che rispecchino le seguenti normative:
1) che esulino da qualsiasi aspetto professionistico o professionale;
2) che dispongono, nell'ambito societario, di un settore giovanile che svolga attività federale con continuità nel tempo;
3) che propongono attività sportiva per il settore giovanile in forma gratuita, o quantomeno a prezzi che l'Amministrazione Comunale, nelle varie sedi ed istituzioni, possa ritenere accessibili e popolari;
4) che l'attività sportiva proposta ai giovani abbia un seguito nel tempo con l'inserimento degli stessi nel settore agonistico più rappresentativo della società stessa.
Non sono ammesse a contributi quelle società sportive che svolgono attività per il primo anno.

Art.4 Criteri di intervento per manifestazioni sportive
Il Comune di Loreto, per le finalità e nei limiti dello stanziamento di cui all'art.2, lettera B, concede alle Associazioni varie, Enti diversi, contributi per manifestazioni sportive (diverse ed esulanti da campionati federali) e subordinati alla capacità, alla qualità e alla rilevanza delle manifestazioni, in modo che oltre a divulgare lo sport e la pratica dell'attività sportiva, possono porre in risalto il nome della Città di Loreto oltre i confini comunali.
Tutte le contribuzioni di cui sopra, dovranno essere quantificate, se accolte le richieste inerenti, sulla base di fatturazione o documentazione presentate dagli organizzatori, quindi a manifestazione avvenuta.
Il Comune di Loreto, per le finalità e nei limiti dello stanziamento di cui all'art.2 lett. B, può concedere contributi per lo svolgimento dell'attività sportiva nella scuola.

Art.5 Modalità per la richiesta dei contributi per la società sportiva
Le Associazioni Sportive e gli Enti di promozione sportiva e Gruppi amatoriali che intendano usufruire dei contributi per l'attività sportiva (art.2 comma A) devono, entro il 30 agosto di ogni anno inviare motivata istanza al Sindaco del Comune di Loreto.
All'istanza dovranno essere allegati:
a) l'attestazione vistata dal Ragioniere Capo del Comune di Loreto, comprovante il pagamento delle tariffe degli impianti sportivi comunali, riferita all'anno precedente (tale norma andrà in vigore dal 1992);
b) la dichiarazione, sottoscritta dal Presidente Societario, che la Società si configura nei requisiti richiesti per ottenere il contributo e la relazione dell'attività svolta nella precedente stagione sportiva;
c) copia della documentazione attestante affiliazione della Società alla Federazione Sportiva con relativi quadri sociali, per le società interessate;
d) copia del Bilancio Consuntivo sulla società riferito all'anno precedente.

Art.6 Modalità per la richiesta dei contributi per manifestazioni sportive
Le Associazioni sportive, gli Enti diversi, i Circoli Sportivi ecc., che intendono usufruire dei contributi per l'effettuazione di manifestazioni sportive nel territorio comunale, devono, almeno entro il 30 novembre di ogni anno (ciò allo scopo di giungere ad un calendario annuale organico e programmabile) inviare motivata istanza al Sindaco del Comune di Loreto.
All'istanza, pena l'esclusione dal programma dei benefici, dovranno essere allegate:
a) relazione illustrativa, anche sommaria, della manifestazione, contenete tra l'altro:
- la disciplina sportiva oggetto della manifestazione;
- il livello della manifestazione (locale, provinciale, regionale, nazionale, internazionale);
- la presumibile data della manifestazione;
- gli scopi che si prefigge di raggiungere.
b) Copia sintetica del Bilancio di previsione (Entrate e Spese) occorrente per la manifestazione.
c) Quant'altra documentazione il richiedente ritenesse utile inviare a corredo dell'istanza.
Eventuali richieste giunte fuori tempo verranno prese in considerazione nei limiti della disponibilità del momento.

Art.7 Criteri per la concessione ed erogazione dei contributi
La Giunta Municipale, nei limiti degli stanziamenti e per le finalità di cui all'art. 1 e 2, su proposta dell'Assessore allo Sport e delle Ass. P.I. per le scuole, sentito il parere della Commissione comunale competente) entro il 31 gennaio determina:
1) l'importo da concedersi per l'attività sportiva per non oltre il 20% del Bilancio consuntivo dell'anno precedente.
2) L'importo da concedersi per l'organizzazione di manifestazioni, non oltre il 305 del costo della manifestazione.
I contributi così concessi, saranno erogati come segue:
- per la Società Sportiva, dopo la presentazione della documentazione richiesta;
- per le Manifestazione: in base al calendario relativo alle istanze accolte e successivamente alla presentazione di regolari fatture e alla documentazione prevista dalla norma debitamente quietanzate;
- per la Scuola: dopo la chiusura dell'ultima fase di Giochi e dei campionati Studenteschi alla quale hanno partecipato le scuole cittadine.
Qualora alcune manifestazioni non dovessero avere luogo ed i rendiconti finali determinassero un'economia, la stessa potrà essere utilizzata dalla Giunta Municipale, su proposta dell'Assessore allo Sport (sentita la competente Commissione Consiliare) per altre finalità attinenti comunque al Settore Sportivo (acquisto attrezzature, impianti, materiali ecc.).

Art.8 Le richieste di contributi devono essere sottoposte al vaglio della struttura burocratica del Comune (1° Settore funzionale) prima della relativa liquidazione da parte della Giunta Comunale.

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI, COMITATI, ENTI PUBBLICI E PRIVATI PER L'ATTIVITÀ CULTURALE E L'EFFETTUAZIONE DI MANIFESTAZIONI CULTURALI

Art.1 Premessa
Il Comune di Loreto, in conformità dei principi dello Statuto comunale ed in attuazione della legge regionale n.16 del 1981, promuove la diffusione della cultura in ogni campo per il pieno sviluppo della persona umana e per il progresso culturale della popolazione amministrata.
Costituiscono mezzo di diffusione anche le iniziative o manifestazioni organizzate da Enti pubblici e privati, da Associazioni o da Comitati promotori.

Art.2 Finalità degli interventi
Attualmente la Giunta Municipale, su proposta dell'Assessore alla Cultura e sentita la Commissione comunale per la cultura, nei limiti degli stanziamenti versati dalla Regione Marche e di quelli aggiuntivi deliberati dal Consiglio Comunale in sede di Bilancio preventivo, eroga contributi incentivanti per promuovere o sostenere iniziative a carattere culturale, aventi particolare interesse di fini specifici di cui al prima comma del precedente art. 1.
Con le stesse modalità e per gli stessi fini la Giunta Municipale concede l'uso delle strutture congressuali, di spettacolo e tecniche comunali con il relativo personale attribuendo a tali prestazioni un valore corrispondente ad un contributo in denaro.

Art.3 Istituzioni Albo Associazioni Culturali
È istituito, presso il Comune di Loreto, l'albo delle associazioni culturali, al quale dovranno, per accedere ai benefici di cui al presente regolamento, iscriversi tutte le associazioni, enti pubblici, comitati promotori e privati operanti nel campo culturale, legalmente riconosciuti.

Art.4 Destinatari dei contributi
I contributi di cui al presente regolamento sono concessi ad enti pubblici e privati, a società, associazioni o comitati promotori legalmente costituiti e d iscritti nell'apposito albo comunale.

Art.5 Criteri di intervento
Il Comune di Loreto, per le finalità e nei limiti dello stanziamento di cui all'art.2, concede contributi o comunque il suo patrocinio per manifestazioni a carattere culturale, subordinati alla capacità, alla qualità ed alla rilevanza della manifestazione, in modo che oltre a divulgare cultura, possano porre in risalto il nome della città di Loreto oltre i confini comunali.
Tutte le contribuzioni di cui sopra, dovranno essere quantificate, se accolte le richieste, sulla base di fatture o documentazione, presentate dagli organizzatori e quindi a manifestazione avvenuta.
Particolari criteri verranno adottati per manifestazioni con grossa rilevanza nazionale o internazionale.

Art.6 Modalità per la richiesta di contributi
Le Associazioni, gli Enti e i privati, che intendono usufruire dei contributi per le attività culturali (art.2) devono, entro il 31 agosto di ogni anno (ciò allo scopo di giungere ad un calendario annuale organico e programmabile) inviare motivata istanza al Sindaco del Comune di Loreto. All'istanza, pena esclusione dal programma dei benefici, dovranno essere allegate:
relazione illustrativa della manifestazione, contenete tra l'altro: il carattere della manifestazione (teatro, cinema, musica, letteratura, arte ecc.); il livello della manifestazione (locale, provinciale, regionale, nazionale, internazionale);
la presumibile data della manifestazione;
gli scopi che la manifestazione si prefigge di raggiungere.
Copia sintetica del Bilancio di previsione (Entrate ed Uscite) della manifestazione. Quant'altra documentazione il richiedente ritenesse utile inviare a corredo dell'istanza.

Art.7 Criteri per la concessione ed erogazione dei contributi La Giunta Municipale, nei limiti dello stanziamento di cui all'art. 2, su proposta dell'Assessore alle Attività Culturali, entro il 15 dicembre determina, sentita la Commissione:
l'importo da concedersi per le attività culturali, non oltre il 20% del Bilancio dell'attività.
L'importo da concedersi per manifestazioni culturali, non oltre il 305 del costo della manifestazione.
I contributi così concessi, saranno erogati in base al calendario relativo alle istanze accolte e successivamente, dopo la presentazione di regolari fatture o della documentazione da parte dei promotori della manifestazione o dell'attività culturale (attraverso il Responsabile Ufficiale).
Qualora alcune manifestazioni non dovessero avere luogo o i rendiconti finali dovessero determinare un'economia, la stessa potrà essere utilizzata dalla Giunta Municipale, su proposta dell'Assessore alle Attività Culturali, per altre finalità attinenti comunque alla Cultura.

Art.8 Le richieste di contributi devono essere sottoposte al vaglio della struttura burocratica del Comune (1° Settore funzionale) prima della relativa liquidazione da parte della Giunta Comunale.

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DEL DIFENSORE CIVICO

Art.1 Premessa 1. L'Istituto del Difensore Civico, le sue funzioni, la sua attività e la sua nomina sono disciplinate dagli articoli 36 e 37 dello Statuto nonché dal presente regolamento.

Art.2 Elezione 1. Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio Comunale, con le modalità previste dall'art.37 del vigente Statuto comunale, sulla base di uno o più nominativi scelti o proposti dalla Conferenza dei Capi-gruppo, a seguito di pubblico avviso.

Art.3 Durata in carica, revoca, decadenza 1. La durata in carica e la revoca del Difensore Civico sono disciplinate dall'art.31, comma 4, dello Statuto.
2. La revoca è proposta da almeno un terzo dei Consiglieri assegnati e deve contenere l'indicazione dettagliata dei motivi.
3. Il Sindaco entro e non oltre dieci giorni dalla presentazione della proposta di revoca dispone che la stessa venga notificata al Difensore Civico, con invito a voler presentare proprie deduzioni entro il termine perentorio di giorni dieci dalla ricezione dell'atto.
4. La proposta di revoca è inserita all'ordine del giorno del primo Consiglio successivo all'inizio della procedura ed è approvata con le stesse modalità della elezione.
5. In caso di perdita di uno dei requisiti richiesti o sopravvenienza di una delle cause di incompatibilità previste dalla legge o dallo Statuto, il Consiglio Comunale pronuncia la decadenza del Difensore Civico con le stesse modalità sopra previste.
6. La pronuncia di revoca o di decadenza del Difensore Civico ha effetto immediato e gli atti deliberativi che dichiarano la revoca o la decadenza sono notificati al Difensore Civico, entro quindici giorni dalla loro esecutività con raccomandata A.R. spedita a mezzi del servizio postale di Stato al domicilio dello stesso.

Art.4 Cessazione della carica 1. Il Difensore Civico cessa dalla carica, oltre che per il compimento del periodo di durata della carica stessa previsto dall'art.37 dello Statuto per i seguenti motivi:
a - per revoca;
b - per decadenza;
c - per dimissioni presentate dall'interessato
2. In tali casi il Sindaco da immediato avvio alle procedure per una nuova nomina.

Art.5 Competenze economiche
1. Al Difensore Civico spetta un'indennità pari a quella assegnata agli Assessori Comunali di Loreto, lavoratori dipendenti non in aspettativa.
2. Allo stesso spettano il rimborso delle spese di viaggio ed il trattamento di missione nella misura e con le modalità previste dalle leggi vigenti per gli amministratori.

A

rt.6 Interventi del Difensore Civico
1. Il Difensore Civico svolge la sua attività al servizio dei cittadini, nel rispetto del pubblico interesse, in piena autonomia ed indipendenza, secondo quanto previsto dall'art.36 dello Statuto.
2. L'intervento del Difensore Civico può essere richiesto da qualunque soggetto individuale e non, sia per iscritto sia verbalmente, senza particolari formalità. 3. Il Difensore Civico esperisce gli interventi necessari e quindi informa l'istante dell'esito e degli eventuali provvedimenti adottati all'Amministrazione.
4. Il Difensore Civico comunale, qualora ritenga che l'istanza presentatagli rientri nella competenza del Difensore Civico regionale o provinciale, la trasmette ai rispettivi uffici dandone comunicazione all'interessato.
5. Qualora l'oggetto dell'istanza rientri nella competenza di altri enti, il Difensore Civico ne informa il richiedente.
6. Non rientrano nella competenza del Difensore Civico le materie riservate dalle disposizioni vigenti alla contrattazione sindacale e più precisamente tutta la materia del pubblico impiego.
7. Il Difensore Civico sospende ogni intervento sui fatti dei quali sia investita l'Autorità Giudiziaria.

Art.7 Procedure d'intervento
1. Il Difensore Civico esamina le richieste di cui al comma 2 del precedente art.6, interessati allo svolgimento di pratiche in corso presso gli uffici del Comune. 2. Le richieste presentate al Difensore Civico non sono soggette ad oneri e spese di procedura.
3. Il Difensore Civico segnala le istanze pervenute dandone comunicazione scritta al Sindaco e al Segretario Comunale con l'esatta individuazione del richiedente, dell'oggetto e dei motivi della richiesta. Entro due giorni il Segretario Comunale individua il dirigente di settore competente per materia e ne dà comunicazione al Difensore Civico.
4. Tale funzionario è tenuto a fornire, nel termine di dieci giorni, tutte le informazioni relative all'oggetto della segnalazione indicando, in caso di procedimento, il termine entro il quale lo stesso deve concludersi.
5. La procedura di cui ai commi 3 e 4 si applica anche nel caso di segnalazione fatta dal Difensore Civico di propria iniziativa.
6. In ogni caso il Difensore fornisce motivata risposta a tutte le istanze presentate. Copia della risposta viene trasmessa ai soggetti di cui al comma 3.
7. Il Difensore Civicopuò segnalare al Sindaco qualsiasi inoseervanza delle norme procedurali di cui al presente articolo con l'indicazione del nominativo del funzionario o dei funzionari responsabili, per i provvedimenti di competenza dandone loro comunicazione.

Art.8 Diritto di accesso 1. Il Difensore Civico per l'esercizio delle sue funzioni, ad istanza di terzi o d'ufficio, ha diritto:
a - di chiedere, verbalmente o per iscritto, notizie sullo stato delle pratiche e delle situazioni sottoposte alla sua attenzione;
b - di consultare atti e/o documenti relativi al suo intervento;
c- di acquisire tutte le informazioni disponibili sulle procedure, sugli atti e documenti;
d - di ottenere copia di tutto quanto ritenuto utile e necessario all'espletamento delle sue funzioni.
2. Le notizie, gli atti e le informazioni devono essere forniti al Difensore Civico con la massima esattezza e completezza, verbalmente e se richiesto per iscritto.
3. La risposta scritta viene consegnata senza ritardo e comunque nel termine di dieci giorni.
4. Il rilascio delle eventuali copie di atti o documenti avviene senza alcuna spesa ed in carta libera e sempre nei termini di cui al precedente comma.
5. Il Difensore Civico è tenuto al segreto d'ufficio anche dopo la cessazione della carica.

Art.9 Rapporti con gli organi
1. Il Difensore Civico relaziona periodicamente al Sindaco.
2. La relazione annuale è rimessa al Sindaco, il quale entro il termine di trenta giorni dalla ricezione, fissa la seduta di Consiglio nella quale sarà discussa, ai sensi dell'art. 36, comma 7) dello Statuto.
3. Il Difensore Civico è invitato all'apposita seduta di Consiglio per fornire, a richiesta, eventuali chiarimenti.
4. Il Consiglio, sentita la relazione del Difensore Civico, può adottare risoluzioni ed indirizzi sia sulle materie di propria competenza che della Giunta.
5. Il Difensore Civico può essere invitato, per essere ascoltato su problemi inerenti l'esercizio delle sue funzioni, sia dalla Giunta che dalle Commissioni Consiliari che da 1/3 dei Consiglieri Comunali che ne facessero richiesta scritta al Sindaco.
6. Al Difensore Civico debbono essere trasmessi (tempestivamente) gli ordini del giorno dei lavori del Consiglio e della Giunta.

Art.10 Sede ed attrezzature 1. L'ufficio del Difensore Civico ha sede presso il palazzo dell'Amministrazione o in altro edificio all'uopo individuato con delibera della Giunta Comunale.
2. L'ufficio è dotato dell'arredamento idoneo al buon funzionamento, ed alle funzioni da esercitare. Il Difensore Civico dovrà essere a disposizione del pubblico almeno due giorni settimanali in coincidenza dell'apertura la pubblico degli altri uffici comunali.
3. Le relative spese, ivi comprese quelle postali, sono a carico
dell'Amministrazione, che individua apposito capitolo nel Bilancio annuale.

Art.11 Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore successivamente al controllo favorevole di legittimità del competente Comitato Regionale di Controllo ai sensi dell'art.46 della Legge 142/90 e dopo l'avvenuta ripubblicazione.

REGOLAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE

Art.1 Costituzione del Gruppo È costituito il Gruppo Comunale di volontariato di Protezione Civile di cui fanno parte cittadini di ambo i sessi preferibilmente residenti nel Comune. L'Amministrazione Comunale individua le forme più opportune per incentivare la libera adesione dei cittadini all'iniziativa.

Art.2 Principi e Sanzioni Il Gruppo di volontariato ha lo scopo di prestare la sua opera senza fini di lucro o vantaggi personali di qualsiasi tipo, nell'ambito della Protezione Civile in attività di previsione, prevenzione e soccorso. Il valore etico e morale dell'iniziativa deve essere rigorosamente salvaguardato dal Sindaco e dal Gruppo stesso, pertanto gli aderenti sono tenuti a partecipare alle attività di Protezione Civile con impegno, lealtà, senso di responsabilità, totale gratuità e spirito di collaborazione. Essi non possono svolgere nelle vesti di volontari di Protezione Civile alcuna attività che contrasti con i valori e le finalità sopra indicate.
Le eventuali infrazioni ai principi sopra descritti saranno valutate dal Sindaco e dal Coordinatore tecnico del Gruppo e potranno comportare sanzioni fino alla espulsione dal Gruppo stesso.

Art.3 Compiti del Sindaco
Il Sindaco come massimo rappresentante della Amministrazione Comunale:
- garantisce la continuità del Gruppo;
- garantisce, insieme al Coordinatore tecnico il rigoroso rispetto dei principi e valori di cui al precedente art.2;
- è il responsabile unico del Gruppo;
- dispone l'utilizzo del Gruppo;
- ratifica la nomina del Coordinatore tecnico del Gruppo;
- accetta le domande di adesione al Gruppo;
- può sciogliere il Gruppo con provvedimento motivato.

Art.4 Vita del Gruppo Il Gruppo vive una propria vita organizzativa autonoma:
- i volontari eleggono al proprio interno il Coordinatore tecnico e la propria struttura organizzativa;
- il Gruppo risponde del proprio operato e del rispetto dei principi di cui al precedente Art.2 alla Amministrazione di appartenenza per il tramite del Sindaco.

Art.5 Operatività del Gruppo
Per indisponibilità del Sindaco, in casi di emergenza il Gruppo può operare di sua iniziativa. Quando il Gruppo opera lo fa in piena autonomia tecnica, sotto la direzione esclusiva del Coordinatore tecnico del Gruppo, dopo avere avvertito le istituzioni preposte a tali attività (C.N.V.V.F., C.F.S., 118).
In presenza delle istituzioni ufficialmente preposte a svolgere attività di emergenza e soccorso il Gruppo si mette a disposizione ed è da queste coordinato.

Art.6 Località di impiego
L'intervento di emergenza dovrà essere tempestivamente comunicato alla sala operativa della Regione e del Dipartimento della Protezione Civile.
Tutte le attività o interventi del Gruppo dovranno essere puntualmente evidenziate in un apposito registro, tenuto dal Coordinatore tecnico e debitamente vistato dal Sindaco. Il Gruppo Comunale di volontariato ha come riferimento geografico il limite amministrativo del Comune di appartenenza. Il Gruppo può operare anche oltre confine comunale previa specifica disposizione del Sindaco di appartenenza entrando nella disponibilità del Sindaco ospitante. Qualora si verifichino situazioni di emergenza di particolare gravità ed estensione, previa disposizione del Sindaco di appartenenza, il Gruppo è a disposizione del Presidente della Giunta Regionale, che lo può impiegare oltre i confini comunali o regionali anche all'interno delle eventuali costituende forze di pronto impiego del volontariato (colonna mobile regionale).

Art.7 Ammissioni e Simboli L'Ammissione al Gruppo è subordinata alla presentazione di apposita domanda al Sindaco e successiva accettazione da parte dello stesso. I volontari ammessi al Gruppo saranno dotati di tessera e simboli, uguali a livello regionale, che ne consentano il riconoscimento della generalità, il Gruppo di appartenenza, la responsabilità ricoperta.

Art.8 Addestramento e materiali Il Gruppo sarà addestrato e potrà essere attrezzato a cura della Pubblica Amministrazione. Le dotazioni tecniche di cui dispone il Comune sono messe a disposizione del Gruppo stesso. Le ulteriori attrezzature di cui il Gruppo riesce autonomamente a dotarsi entrano nel patrimonio comunale.

Art.9 Diritti dei volontari
Ai volontari aderenti al Gruppo Comunale regolarmente iscritto nel registro regionale nell'elenco nazionale del Dipartimento saranno garantiti, ai sensi dell'art.9 del D.P.R. 194 dell'8.2.2001, nell'ambito delle operazioni di emergenza o di simulazione di emergenza, debitamente autorizzate dal Dipartimento della Protezione Civile, i seguenti benefici:a) mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato; al volontario impiegato in attività addestrativi o in interventi di Protezione Civile viene garantito, per il periodo d'impiego, il mantenimento del posto di lavoro;
b) mantenimento del trattamento economico o previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico o privato; al volontario viene garantito, per il periodo d'impiego, il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore e al datore stesso che ne faccia richiesta, sarà rimborsato l'equivalente degli emolumenti versanti al lavoratore; qualora si tratti di lavoratori autonomi potrà essere valutata la possibilità di concedere un contributo commisurato al mancato reddito per il periodo d'impiego;
c) copertura assicurativa secondo le modalità previste dall'art.4 della Legge 11.08.1991 - n.266 e successivi decreti ministeriali di attuazione; i componenti del Gruppo sono coperti durante l'impiego autorizzato.
d) Rimborso delle spese sostenute: al Gruppo spetta il rimborso delle spese sostenute relative al carburante per l'uso dei mezzi di trasporto durante l'attività addestrativi o negli interventi debitamente autorizzati dal Comune e/o dal Dipartimento. Tali spese dovranno essere documentate in base al chilometraggio effettivamente percorso e riferite alle tariffe in vigore.

Art.10 Richieste rimborsi
Ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al precedente art.9 il Sindaco dopo la comunicazione di cui all'art.6 relativo all'impiego del Gruppo Comunale di volontariato in emergenza, ovvero nei casi di attività esercitativi, preventivamente autorizzata dal Dipartimento, provvederà a certificare i nominativi tempi di impiego del volontariato.

Art.11 Gruppi intercomunali
Nel caso di Comuni particolarmente vicini il Gruppo di volontari di Protezione Civile può essere promosso e organizzato da più Comuni (intercomunale).

Art.12 Disposizione finale L'accettazione ed il puntuale rispetto del presente regolamento condiziona l'appartenenza al Gruppo.